Costo del POS obbligatorio per imprese, artigiani ed esercenti; la nuova interpretazione del provvedimento sembra adattarsi bene solo a parte delle realtà imprenditoriali, che sia il caso di cambiare rotta?
Dal 30 giugno il POS “obbligatorio” (ormai
lo si scrive tra virgolette) sarà realtà e quindi diverrà obbligatorio
accettare pagamenti con carte di debito (bancomat), oltre la soglia dei
30 euro. Artigiani, commercianti e professionisti sono
ovviamente sul piede di guerra e addirittura il Consiglio nazionale
degli architetti dopo che il ricorso presentato al Tar del Lazio è stato
respinto, ha deciso di rivolgersi al Garante della concorrenza e del
mercato. Nel frattempo il CNF (Consiglio Nazionale Forense) ha
comunicato il 20 maggio una interpretazione e un chiarimento della norma
che tranquillizza i professionisti sulla questione del POS obbligatorio per i professionisti.
In sintesi, secondo le posizioni espresse dal CNF, l’obbligo
previsto dalla norma non può essere considerato in modo automatico e
assoluto un dovere di dotare il proprio ufficio di un Pos.
Inoltre, nessuna sanzione è prevista verso chi dovesse decidere di non
munirsi del terminale per i pagamenti con carta di debito.
La circolare del CNF chiarisce che non si può assimilare a un dovere
giuridico il fatto di dotarsi di strumenti tecnologici per consentire al
cliente privato di pagare con il bancomat, ma costituisce un onere
gravante in capo all’impresa e al professionista.
Questo onere genera, nel caso in cui il cliente chieda di pagare con il bancomat e il creditore non permetta al cliente di pagare con lo specifico mezzo, una «mora del creditore» che non libera giuridicamente il cliente dall’obbligazione derivante dal bene o dal servizio acquisito.
Interessante è vedere come questa situazione sia di facile applicazione per buona parte di professionisti e imprese che operano in modo strutturato,
che comunque volendo potranno redigere contratti che specifichino le
forme di pagamento previste (ad es. bonifico o assegno) aggirando così
il problema.
Il concetto non è però altrettanto facilmente applicabile alle imprese che operano in esercizi pubblici a contatto con clienti spesso occasionali. Gli esempi più lampanti possono essere i bar, i ristoranti o, più in generale, gli esercizi commerciali come piccoli negozi o simili. Per questi infatti non è così semplice ne immediato applicare l’interpretazione data dal CNF e parlare di «mora del creditore» nel caso ad esempio di un conto da € 31 al ristorante fa quantomeno sorridere.
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